Dic 14 2007

Perchè Novantasette?

Pubblicato da Movimento 97

Questo movimento prende il nome dall’articolo 97 della Costituzione italiana che al comma 1 sancisce: «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».

Tale articolo stabilisce dunque principi fondamentali, quali:

  1. Quello del buon andamento dell’amministrazione, atto a garantire in primis l’indipendenza e la neutralità della Pubblica Amministrazione da influenze politiche, sia sotto il profilo attivo (buona amministrazione) che passivo (imparzialità nei confronti dei cittadini).
  2. Il principio dell’imparzialità, che afferma l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legge. Imparzialità da intendersi secondo la giurisprudenza, come equidistanza tra soggetti, pubblici o privati, che vengono in contatto con la Pubblica Amministrazione. E, al contempo, come capacità di raggiungere un grado di astrazione tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e dopo un’attenta ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovano in potenziale conflitto con la Pubblica Amministrazione agente.
  3. Il principio di buona amministrazione, che indica l’obbligo per i funzionari amministrativi e in genere per tutti gli agenti dell’amministrazione di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine della efficacia (raffronto tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati), dell’efficienza (raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti), della speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi dei singoli.

Noi riteniamo tuttavia che tali norme siano troppo spesso disattese. I motivi sono molteplici. Il più semplice consiste nel fatto che, anche a livello locale, coloro che intendono rappresentare i cittadini che li hanno eletti devono costantemente mediare tra il volere degli elettori e le esigenze (nonché gli interessi) dei partiti che li hanno candidati. Per questo, a dispetto dei programmi proposti in campagna elettorale, ci si ritrova poi con degli amministratori che piegano i principi dell’art. 97 della Costituzione ad interpretazioni parziali delle leggi che regolano l’attività amministrativa, spingendosi talvolta sino a veri e propri “abusi di potere”, da cui il singolo cittadino difficilmente potrà tutelarsi.

Una situazione questa che si è ulteriormente aggravata in seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (lex cost. 18 ottobre 2001, n.3) la quale, assegnando in via generale ai comuni la funzione amministrativa secondo il principio di sussidiarietà verticale, ha eliminato il controllo preventivo di legittimità sugli atti dell’amministrazione stessa (ex art. 130 cost.), relegando il sindacato di legittimità dell’atto amministrativo al controllo eventuale esercitato, su iniziativa di una minoranza consigliare, dal Difensore civico. E se il controllo di legittimità trova il limite (peraltro assai debole) del Difensore civico (se istituito dallo statuto), per ciò che riguarda il controllo sul merito dell’atto, vale a dire sull’opportunità dell’atto stesso, non esistono strumenti efficaci di difesa. Cosicché la scelta di quale atto amministrativo debba essere adottato per realizzare i fini che la legge Statale ha indicato è lasciata totalmente all’autonomia o meglio alla discrezionalità di chi lo emana.

Ciò significa che l’interesse generale finisce per essere sottomesso a quello parziale. A consacrarne la legittimità viene invocata una discrezionalità amministrativa che il singolo non può contrastare, e che vorrebbe trovare fondamento nella spartizione del potere compiuta attraverso le rituali votazioni. Se gli amministratori ci rappresentassero effettivamente non vi sarebbero problemi. Ma quanti di noi si sentono veramente rappresentati?

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